29 ottobre 2012

UFO: COSA NON FARE SE NE AVVISTATE UNO...

Consigli utili per non vedere insabbiati un avvistamento o un incontro ravvicinato, che possano riguardare voi o persone a voi vicine. Articolo apparso sul numero 42 (Aprile 2012) del mensile “X Times”.

Pubblicato da alcuni decenni e onnipresente su innumerevoli siti i nostrani, esiste in Italia una sorta di “manuale” contenente gli opportuni consigli per chi dovesse essere protagonista di un avvistamento UFO. L’origine di questo scritto, intitolato “Qualche consiglio nel caso che ne avvistiate uno”, è il CUN (Centro Ufologico Nazionale), mentre i suoi destinatari sono tutti i cittadini ai quali capitino esperienze del genere.
Il “manuale” sembra essere stato approvato incondizionatamente (ergo mai messo in discussione) da altre associazioni di settore, nonché da molti ricercatori che, indipendentemente dal Cun, lo riportano pedissequamente sui propri spazi virtuali e pertanto, a mio avviso, lo considerano da sottoscrivere.Forse, non si sono resi ben conto dei suoi contenuti, che vorrei portare alla vostra attenzione.
Sebbene i destinatari non facciano parte della schiera degli addetti ai lavori che a vario titolo parrebbero essere “deputati” a indagare, gli estensori del breviario sembrano comunque rifarsi a una guida tecnica di indagine riservata agli inquirenti, come il pamphlet statunitense “How to Investigate UFO’s”, redatto nel 1979 da Bernard O’ Connor, in collaborazione con la APRO (Aerial Phenomena Research Organization) diretta dai coniugi Coral e Jim Lorenzen.
Negli otto capitoli della citata pubblicazione americana, Bernard O’Connor espone: 1. Come avviare un’indagine. 2. Di quali elementi si ha bisogno. 3. Come reperire i casi. 4. Come si intervistano i testimoni. 5. Quali sono i fondamenti di una corretta indagine. 6. Come gestire un caso di atterraggio. 7. Come gestire un caso fotografico. 8. Come costituire un gruppo locale di ricerca sugli UFO.
In merito alla gestione di un caso fotografico, in sintesi, si legge: “Primo, su consenso del testimone, fatevi consegnare il materiale fotografico, a fronte di vostra relativa ricevuta. Portate il fotografico presso un laboratorio professionale che proceda allo sviluppo… Se doveste spedire per posta la documentazione, fatelo in raccomandata con ricevuta di ritorno, per Vostra sicurezza! MAI, ripeto, MAI, dovreste consegnare il fotografico ai Media!… Nel caso, fornite loro delle copie. Trattenete gli originali e conservateli in luogo sicuro. Dovete capire che ciò che avete in mano potrebbe costituire un importante tassello del puzzle, che nessun altro potrebbe aver registrato su pellicola”.
Credo l’atteggiamento di O’Connor sia chiaro e inequivocabile nel suo richiamo alla tutela del testimone.
Ora vediamo invece come trattano la questione le brevi pagine dell’italico compendio. Ricordiamo che si tratta di un invito al Lettore (di un libro, di una rivista o di un sito tematico) a seguirne i consigli, ovvero le modalità alle quale attenersi in caso di avvistamento di un oggetto misterioso che evoluisca nel cielo, oppure poggiato al suolo. Una volta raccolti i dati preliminari, al fine di contribuire fattivamente all’espletamento di indagini che altri porteranno avanti, secondo tale manuale il cittadino sarebbe tenuto a contattare due organismi: l’Arma dei Carabinieri e il Cun. Ad essi, senza specificare alcun ordine di priorità, andrebbe consegnata l’eventuale documentazione fotografica.
Il compendio è diviso in due blocchi: il primo dedicato alle osservazioni di oggetti volanti non identificati e il secondo all’osservazione di tali oggetti poggiati al suolo, presumibilmente atterrati. Non viene fatta menzione di occupanti, ovvero entità di fattezze non umane viste in prossimità dell’oggetto misterioso.
Il primo blocco di consigli (dal punto n.1 al punto n.14) illustra gli elementi necessari a determinare le circostanze, l’orario, il luogo, le caratteristiche dell’oggetto, la sua altezza in cielo, la traiettoria, l’emissione di rumore, gli eventuali effetti riscontrati sull’ambiente, sugli apparati elettrici e sugli animali, e la presenza di altri testimoni. Il tutto va incasellato nel momento in cui l’avvistamento si sta verificando, o si è appena verificato.
Arriviamo così all’ultimo punto (il quindicesimo) del primo blocco, che recita:Eseguite eventuali foto dell’UFO, consegnate la macchina a esperti o ad autorità inquirenti in modo che lo sviluppo avvenga alla presenza di più testimoni qualificati e insospettabili”.
Viene da chiedersi come mai il riferimento alle “eventuali foto dell’UFO”, da consegnare unitamente all’apparecchio fotografico ad esperti, o a rappresentanti le autorità, arrivi proprio in chiusura della lista dei “consigli”.
La risposta è ovvia: una foto, una sequenza fotografica o una ripresa filmata costituiscono un elemento probatorio della massima importanza, ma il fatto strano è che l’originale debba finire in mani altrui e non restare in possesso del suo autore. Questo si discosta anni luce da quello che dice O’Connor.
Le norme esposte nel blocco successivo sono sette e riguardano l’osservazione di un UFO che sta prendendo terra. Non le specifico, perché chiunque può leggerle su internet. Però mi soffermo sulla chiusura, che così recita: “In qualsiasi episodio relativo alla presenza di UFO vi trovaste coinvolti, avvertite immediatamente, in ogni caso, i Carabinieri della locale stazione e il Centro Ufologico Nazionale, il quale invierà, all’occorrenza, una équipe di ricercatori sul posto garantendo, a richiesta, il vostro anonimato”.
Il tono non mi sembra ammetta altre soluzioni o deroghe comportamentali.
Analizziamolo nella sua esemplare sostanza. In primis, in caso di avvistamento, bisogna rivolgersi alle locali stazioni dei Carabinieri e, subito dopo, al CUN.
La ricezione di un rapporto di avvistamento UFO potrebbe rientrare nelle competenze dell’Arma o di altre Forze dell’Ordine in ragione del livello di “gravità” della segnalazione. Ovvero, al fine di prevenire disturbi alla quiete pubblica, o evitare il panico a causa di un possibile falso allarme, il testimone dovrebbe essere messo in grado di “capire” cosa in realtà abbia visto o gli sia accaduto. E, soprattutto, essere tutelato da un eventuale pericolo.
Dedizione, competenza e serietà, alta efficienza operativa, impiego dei più avanzati strumenti di investigazione scientifica, tutto questo fa dell’Arma dei Carabinieri un autentico baluardo dei nostri principi costituzionali, non ultimo quello della libertà di espressione. Di fatto, proprio di libertà di espressione si tratta, quando e se con fiducia ci si rivolge alle nostre Forze dell’Ordine.
Nel caso di un avvistamento UFO, per consentire a posteriori di definire gli eventi nella più giusta ottica, data la “volatilità” dell’evento e nonostante la concretezza di una testimonianza, foto e filmati risultano fondamentali. Ipotizziamo quindi che i Carabinieri ne siano entrati in possesso. A quel punto, secondo il codice, il nostro testimone dovrà rivolgersi a un rappresentante del CUN. Ovvero, dare la propria fiducia a una struttura di ricerca che dovrebbe inviare sul posto un team di suoi inquirenti. Così, la trafila, anche burocratica, ripartirà da zero: ascolto della testimonianza, raccolta dei dati e così via. Se non saranno già state prese in custodia dall’Arma, al Cun andranno consegnate le eventuali prove materiali.
Ci stiamo avvicinando al nodo della questione. Va stabilito se gli UFO rientrano nel novero dei compiti istituzionali dell’Arma che, come si sa, assolve a funzioni di polizia militare per l’Esercito, l’Aeronautica e la Marina. La risposta è affermativa: gli UFO rappresentano un problema che riguarda le nostre forze militari ed è per questo che il manuale giustifica il loro intervento. Prova ne sia che un rapporto di avvistamento passante per l’Arma dei Carabinieri, sarà di ufficio poi inoltrato allo Stato Maggiore Aeronautica Militare, Reparto Generale Sicurezza.
Le associazioni ufologiche però non sono organi militari. Quindi, con il dovuto rispetto, non si comprende per quale motivo un qualsiasi cittadino italiano senziente dovrebbe rivolgersi a tali strutture, che possono anche essere altamente competenti e utili, ma non hanno alcuna autorità né sono istituzionalmente riconosciute, e dare loro la documentazione. Non a caso, il manuale americano derivato dall’APRO consiglia, sia l’ufologo, sia il cittadino che ne è il legittimo proprietario, di conservare gelosamente il materiale originale, per non correre il rischio che venga perduto o sia trafugato. Inoltre, mette in guardia il testimone rispetto all’uso indiscriminato e dilettantistico che i media potrebbero fare di una documentazione tanto unica e rara. Nei media, a mio avviso, rientrano anche i siti, i forum, i blog, i portavoce e gli addetti stampa di quei centri ufologici che oggi si occupano limitatamente di ricerca, ma sono iperattivi nella occupazione di spazi mediatici ad oltranza.
Ora, a titolo di rapporto con attuali fatti di cronaca, mi sembra emblematico il caso di Mortegliano, nel Friuli-Venezia Giulia, che da due mesi domina le cronache del nostro Paese e che ha dato luogo a un gioco al massacro, del testimone, dell’inquirente che lo ha seguito (cercando di blindarlo da interventi esterni) e del caso in sé, definito una bufala truffaldina e menzognera e, pertanto da denunciare a chi sia competente in bufale (Cicap e Striscia la Notizia). Il solo testimone che si è fatto avanti, Leonard D’Andrea, ha dichiarato di essersi trovato davanti a un essere misterioso, ma non ha parlato di UFO. D’Andrea avrebbe visto a distanza ravvicinata una “creatura” alta circa quattro metri, ma non ha visto alcun UFO. Tecnicamente, in base alla classificazione Hynek, questo dunque non è un caso di Incontro Ravvicinato del Terzo Tipo e non rientra nella casistica ufologica. Eppure, è diventato l’oggetto del contendere di ufologi di ogni genere. Per questo, andrebbe analizzato proprio il ruolo dell’ufologo, dall’ottica di Hynek e dai tempi dell’APRO, sino ad oggi. Ne parleremo presto.
Maurizio Baiata, Aprile 2012
Nota
Avevo chiuso il pezzo con la promessa di approfondire l’argomento del ruolo dell’ufologo. Non l’ho ancora fatto, ma prima o poi…
Maurizio Baiata, 28 Ottobre 2012

Nessun commento:

Posta un commento

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...